FONDAZIONE

Statuto della “Fondazione Tito Balestra – O.N.L.U.S.”

REPERTORIO N.: RACCOLTA N.: 41294/18746

VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA

DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELLA

“TITO BALESTRA – O.N.L.U.S.”

(in carta libera ai sensi dell’articolo 82, comma 5,

del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117)

REPUBBLICA ITALIANA

L’anno duemilaventi, il giorno ventotto del mese di ottobre;

28 ottobre 2020;

alle ore diciotto e minuti cinquanta;

in Longiano, Piazza Malatestiana numero 1, ove richiesto;

avanti a me dottor MARCO GORI, Notaio in Cesenatico, iscritto presso il Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Forlì e Rimini;

è presente il signor:

MAURIZIO BERTOZZI, nato a Gatteo il 5 agosto 1956 e domiciliato per la carica in Longiano, Piazza Malatestiana n. 1;

comparente, cittadino italiano, della cui identità personale io Notaio sono certo, che dichiara di intervenire non in proprio ma, in virtù dei poteri a lui concessi dallo Statuto Sociale, nella sua qualità di delegato giusto provvedimento del Sindaco “pro tempore” Arch. Ermes Battistini, del 7 ottobre 2014, numero 12654 di protocollo e, pertanto, quale Presidente di diritto della “TITO BALESTRA – O.N.L.U.S.”, avente sede in Longiano (FC), attualmente in Piazza Malatestiana, numero 1 (Codice Fiscale numero 02100230404) Ente riconosciuto con Decreto del Presidente della Repubblica in data 30 dicembre 1989, registrato alla Corte dei Conti in data 6 febbraio 1990, numero 1742 ed iscritto al numero 238/508 in data 30 maggio 1990 del Registro delle Persone Giuridiche tenuto presso la Prefettura di Forlì, con statuto vigente modificato con verbale a mio rogito del 18 luglio 2011, numero 34639/13315, registrato a Cesena il 2t luglio 2011, al numero 6629, ;

e qui il comparente mi richiede di redigere il verbale del Consiglio di Amministrazione del suddetto ente, in questo giorno, luogo ed ora convocato, in seduta straordinaria secondo quanto previsto dall’articolo 9 dello Statuto, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

– modifiche statutarie in conformità al D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117.

Avendo io Notaio aderito alla richiesta del comparente, faccio constare con il presente Verbale quanto segue:

assume la Presidenza, ai sensi dell’articolo 9 dello Statuto, il comparente medesimo, che constata:

– che il Consiglio è stato convocato con lettera raccomandata spedita ai componenti in data 16 ottobre 2020 e quindi prima di cinque giorni della seduta, come previsto dall’articolo 9 del vigente Statuto;

– che sono presenti numero dieci Consiglieri su tredici nominati ed aventi diritto al voto e, per il Collegio dei Revisori dei Conti, il Presidente Alfonso Galdi e Andrea Parmeggiani, Consigliere.

Pertanto il Presidente dichiara valida l’assemblea ed atta a deliberare, poichè l’articolo 101, secondo comma, del D.lgs. 117/2017, d’ora in avanti indicato come “Codice del Terzo Settore”, testualmente prevede che le Onlus che si adeguano alle disposizioni inderogabili possono modificare i propri statuti con le modalità e le maggioranze previste per le deliberazioni ordinarie, precisando che l’originario termine previsto per l’adeguamento è stato prorogato a tutto il 31 ottobre 2020, dall’articolo 35, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni nella legge 24 aprile 2020, n. 27 e inizia la trattazione di quanto all’ordine del giorno, esponendo che è stato predisposto un nuovo testo di Statuto, al fine di adeguarlo alle norme del “Codice del Terzo Settore”.

Il Presidente espone quindi al Consiglio il contenuto del nuovo Statuto, soffermandosi sulle modifiche rispetto a quello vigente, quindi io Notaio do lettura dello Statuto.

Fra le modifiche si sottolinea la proposta di modificare la denominazione della Fondazione in quella di “FONDAZIONE TITO BALESTRA – E.T.S.”, precisando che la sigla E.T.S. sta ha indicare Ente del Terzo Settore e ciò è espressamente richiesto dall’articolo 12, comma 1 del “Codice del Terzo Settore”, il quale testualmente prevede che “La denominazione sociale, in qualunque modo formata, deve contenere l’indicazione di ente del Terzo settore o l’acronimo ETS. Di tale indicazione deve farsi uso negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.”.

Inoltre, dato che l’articolo 4 del “Codice del Terzo Settore” fissa come uno degli elementi qualificanti dell’Ente del Terzo settore (ETS) la sua natura privatistica, con conseguente esclusione delle pubbliche amministrazioni dal perimetro del Terzo settore, si è reso necessario modificare le norme sulla Presidenza della Fondazione (articolo 6) per cui essa non sarà più di diritto attribuita al Sindaco “pro tempore” del Comune di Longiano ma a un suo delegato, scelto preferibilmente fra gli esperti in materia d’arte grafica e figurativa contemporanea, con la precisazione che la delega è fatta senza alcun vincolo di mandato o di dipendenza dall’organo designante;

anche per i componenti del Consiglio di Amministrazione, che scendono da 13 (tredici) a 8 (otto), si è precisato che la nomina di alcuni di essi da parte di enti pubblici si configura come mera designazione, intesa come espressione della rappresentanza della cittadinanza, e non quale mandato fiduciario con rappresentanza, sicché è sempre esclusa qualsiasi forma di controllo sulla Fondazione da parte degli enti designanti;

inoltre il nuovo Statuto prevede l’Istituzione dell’Organo di Controllo monocratico al posto del Collegio dei Revisori dei Conti.

Poichè le norme inerenti alle procedure di iscrizione degli enti, delle modalità di deposito degli atti, delle regole per la predisposizione, la tenuta, la conservazione del Registro unico nazionale del Terzo settore – d’ora in avanti indicato col termine “RUNTS” – sono state approvato con Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali del 15 settembre 2020, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – Serie Generale – numero 261 del 21 ottobre 2020, il quale, all’articolo 30, prevede che “L’Ufficio di livello dirigenziale generale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali presso cui è istituito l’Ufficio statale del RUNTS, sulla base dello stadio di realizzazione del sistema telematico, individua con apposito provvedimento il termine a decorrere dal quale ha inizio il processo di trasferimento al RUNTS dei dati relativi agli enti iscritti nei registri delle ODV e delle APS delle regioni e province autonome e nel registro nazionale delle APS. Il termine è pubblicato sul sito istituzionale del Ministero e ne viene data comunicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.”, stabilendo, inoltre, nel successivo articolo 38, che “A decorrere dal giorno successivo al termine di cui all’articolo 30, gli enti che intendano conseguire l’iscrizione in una delle sezioni del RUNTS ai sensi del Titolo 2 del presente decreto, presentano la domanda di iscrizione al competente Ufficio statale, regionale o provinciale del RUNTS”, il Presidente avverte che, come espressamente stabilito dall’articolo 22, comma 6, del Codice del Terzo Settore, le modificazioni dell’atto costitutivo e dello statuto diventano efficaci con l’iscrizione nel registro unico nazionale del Terzo settore e fino a quando non sarà stata perfezionata l’ iscrizione nel RUNTS non è consentito l’utilizzo nella denominazione sociale e negli atti a rilevanza esterna  delle locuzioni specifiche di ciascuna tipologia di ETS e dei relativi acronimi, in quanto l’iscrizione stessa ha effetto costitutivo relativamente all’acquisizione della qualifica di Ente del Terzo settore e costituisce presupposto ai fini della fruizione dei benefici previsti dal Codice e dalle vigenti disposizioni in favore degli ETS (articolo 7 del DM).

Pertanto le modifiche che non siano direttamente attinenti alla richiesta di iscrizione nel RUNTS e, in particolare, quelle degli articoli 5, 8, 16 e 17 dello Statuto, che disciplinano la nomina degli organi della Fondazione, avranno, se approvate, efficacia immediata.

Dopo ampia discussione, il Presidente mette quindi ai voti il suddetto ordine del giorno;

e con voti  favorevoli dieci;

astenuti nessuno;

contrari nessuno;

il Consiglio di Amministrazione della “TITO BALESTRA – O.N.L.U.S.”

DELIBERA:

– di approvare tutte le modifiche Statutarie proposte dal Presidente nella sua relazione e, di conseguenza, il nuovo testo dello Statuto, che, scritto su quattro fogli per tredici pagine intere e parte della quattordicesime, composto da venti articoli, previa sottoscrizione del comparente e di me Notaio in segno di approvazione, viene allegato al presente verbale sotto la lettera “A”, perchè ne formi parte integrante e sostanziale, dando altresì atto che le modifiche che non siano direttamente attinenti alla richiesta di iscrizione nel RUNTS avranno efficacia immediata, mentre per quelle attinenti, esse entreranno in vigore solo dopo l’avvenuta iscrizione nel Registro medesimo.

Null’altro essendovi da deliberare e nessuno prendendo la parola, il Presidente dichiara sciolta la presente riunione alle ore diciannove e minuti quarantasei, per la parte straordinaria.

Poichè il presente verbale è inerente a modifiche statutarie aventi lo scopo di adeguare gli atti a modifiche o integrazioni normative, il presente atto è esente da imposta di registro ai sensi dell’articolo 82, comma 3, del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 ed è esente da bollo come previsto dal comma 5 del medesimo articolo.

Il comparente, che dichiara di conoscerne il contenuto, mi ha espressamente dispensato dalla lettura dell’allegato

Il

presente atto, scritto in parte di mia mano e in parte dattiloscritto, da persona di mia fiducia, su sette pagine di due fogli, è stato da me Notaio letto al comparente, che lo ha approvato.

Sottoscritto alle ore venti e minuti tre

Firmato: Bertozzi Maurizio, Marco Gori notaio.

ALLEGATO “A” ALL’ATTO DEL 28/10/2020 REP. N. 41294/187476.

STATUTO DELLA “FONDAZIONE TITO BALESTRA – E.T.S.”

(Ente riconosciuto con Decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1989)

Art. 1) E’ istituita la Fondazione intitolata “FONDAZIONE TITO BALESTRA – E.T.S.”.

L’acronimo “E.T.S.” dovrà essere impiegato in tutti i casi espressamente previsti dalla legge.

La Fondazione ha sede in Longiano, attualmente in Piazza Malatestiana n. 1.

Art. 2) La Fondazione persegue esclusivamente finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, attuando interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale, ai sensi del d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, come precisato al d.lgs. 3 luglio 2017, n. 117, art. 5, comma 1, lett. f), senza scopo di lucro e senza finalità speculative e si propone, in particolare, di attuare iniziative volte a divulgare la conoscenza dell’opera grafica e figurativa contemporanea e della letteratura del novecento con particolare attenzione all’opera di Tito Balestra, per la crescita della sensibilità artistica della collettività attraverso:

  1. a) l’organizzazione in Longiano di un museo d’arte moderna e contemporanea in coerenza con la specifica missione della Fondazione assicurandone l’autonomia, le finalità della conservazione, manutenzione e valorizzazione dei beni culturali della collezione Balestra e ricevuti o acquisiti a qualsiasi titolo, nonché della gestione e valorizzazione di attività museali e culturali, tutto ciò in conformità con la definizione di museo adottata da ICOM (International Council of Museum) a Buenos Aires il 04 Novembre 1986: “il museo è una istituzione permanente, senza scopo di lucro, al servizio della società e del suo sviluppo, aperta al pubblico, che compie ricerche sulle testimonianze materiali dell’uomo e del suo ambiente, le acquisisce, le conserva, le comunica e soprattutto le espone a fini di studio, di educazione e di diletto”.
  2. b) Nell’ambito delle sue finalità la fondazione persegue, anche in collaborazione con terzi:

* L’organizzazione di mostre, nonché di studi, ricerche, iniziative scientifiche, attività didattiche, divulgative ed editoriali, anche in collaborazione con il sistema scolastico e universitario e con istituzioni culturali e di ricerca italiane e straniere, pubbliche e private;

* L’organizzazione di eventi e attività culturali, anche connessi a particolari aspetti dei beni, quali ad esempio, le operazioni di recupero e restauro in collaborazione con le competenti autorità;

* L’organizzazione di itinerari culturali individuati mediante la connessione tra beni culturali e ambientali diversi, anche in collaborazione con gli enti e organi competenti per il turismo.

  1. c) Sempre al solo ed esclusivo fine del perseguimento delle proprie finalità e quindi con esclusione di ogni scopo lucrativo o imprenditoriale, la Fondazione potrà, nei limiti di quanto previsto dalla normativa vigente, anche svolgere quelle attività diverse che, pur avendo carattere occasionale, si dimostrino connesse, complementari o strumentali al proprio oggetto principale quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo: stipulare con enti pubblici o soggetti privati accordi o contratti di qualsiasi natura e durata che si dimostrino utili o anche solo opportuni al perseguimento delle proprie finalità, quali l’acquisto di beni strumentali o servizi, l’assunzione di personale dipendente, l’accensione di mutui e finanziamenti; partecipare anche in veste di fondatore, ad associazioni, fondazioni, comitati e più in generale, enti e istituzioni pubbliche o private, che perseguano finalità analoghe, connesse o strumentali alle proprie.

La Fondazione, per raggiungere gli scopi sopra determinati, collaborerà con il Consiglio Nazionale delle Ricerche; istituirà borse di studio per giovani laureati e ricercatori in collegamento con le Università italiane e straniere e con ogni altro ente Pubblico o Privato, con lo stesso Consiglio Nazionale delle Ricerche; istituirà corsi di formazione, incontri, seminari e dibattiti, nonché altre manifestazioni pubbliche e ogni altra attività intesa a potenziare la conoscenza critica dell’opera grafica e figurativa contemporanea e della letteratura del novecento con particolare attenzione all’opera di Tito Balestra.

La Fondazione opera sul territorio italiano ed internazionale.

Art. 3) Il patrimonio della Fondazione è costituito da:

  1. a) – un fondo permanente di dotazione di euro 77.468,54 (settantasettemilaquattrocentosessantotto e cinquantaquattro centesimi);
  2. b) i beni mobili indicati nella deliberazione del Consiglio Comunale di Longiano numero 64 del 15 aprile 1986 e richiamata nell’atto costitutivo;
  3. c) le 2.185 (duemilacentottantacinque) opere d’arte originarie facenti parte della “Collezione Balestra” e le opere acquisite ed accettate, nel corso dell’attività, dal Consiglio di Amministrazione, sottoposte a tutela ai sensi del d.lgs. 42/2004 e sulle quali vige vincolo di inalienabilità;
  4. d) i proventi di lasciti, donazioni e erogazioni liberali disposti da privati, da Enti Pubblici o Privati, Società, sia italiani che esteri che abbiano desiderio e amore al potenziamento della Fondazione.

Il patrimonio della Fondazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell’attività statutaria ai fini dell’esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Art. 4) Alle spese occorrenti al suo funzionamento, la Fondazione provvederà con le rendite del patrimonio, con eventuali contribuzioni statali, regionali, provinciali o comunali, nonché di Enti Pubblici e Privati e con i contributi dei Soci Onorari.

Art. 5) Sono Organi della Fondazione:

  1. a) Il Presidente;
  2. b) il Consiglio di Amministrazione;
  3. c) L’Organo di Controllo.

Art. 6) La Presidenza della Fondazione spetta di diritto a un delegato del Sindaco “pro tempore” del Comune di Longiano, scelto preferibilmente fra gli esperti in materia d’arte grafica e figurativa contemporanea.

La delega è fatta senza alcun vincolo di mandato o di dipendenza dall’organo designante.

Il Presidente ha la rappresentanza della Fondazione di fronte ai terzi ed in giudizio, cura l’esecuzione delle deliberazioni del Consiglio, cura la vita della Fondazione e ne promuove lo sviluppo secondo le disposizioni statutarie e le determinazioni del Consiglio di Amministrazione.

In caso di assenza o impedimento del Presidente, le sue funzioni saranno svolte dal Consigliere di Amministrazione più anziano di nomina.

Il Presidente è investito dei poteri per la gestione ordinaria della Fondazione ed esercita le ulteriori funzioni attribuitegli dal Consiglio di Amministrazione

Art. 7) Il Presidente è assistito dal Direttore della Fondazione, assunto a tempo indeterminato dal Consiglio di Amministrazione all’unanimità dei suoi componenti.

Il Direttore deve essere scelto fra soggetti che dimostrino di possedere requisiti di esperienza e competenza nelle materie artistiche e culturali, specialmente museali, nonché di conoscenza dell’opera di Tito Balestra e della sua collezione.

Il posto di Direttore è equiparato, per mansioni e retribuzione, a partire dalla categoria giuridica D del contratto collettivo di lavoro dei Dipendenti degli Enti Locali e successive modificazioni e integrazioni.

Il Direttore ha i seguenti compiti:

– svolge le istruttorie degli atti e dei provvedimenti;

– predispone i piani e i programmi da presentare al Consiglio di Amministrazione;

– attua le procedure amministrative, contabili e tecniche, di progetti di intervento operativi e di studio e ricerca;

– cura l’attuazione delle iniziative culturali della Fondazione;

– cura la catalogazione, la documentazione e la valorizzazione del patrimonio della Fondazione;

– assiste il Presidente nella sua attività;

– partecipa, su invito del Presidente, alle sedute del Consiglio con funzione consultiva;

– cura gli adempimenti conseguenti alle deliberazioni del Consiglio;

– dirige e coordina il lavoro del personale dipendente, trattando i problemi di carattere organizzativo ed espletando funzioni di pubbliche relazioni, di raccolta, redazione, diffusione e stampa delle informazioni.

Art. 8) Il Consiglio di Amministrazione è composto da 8 (otto) membri e precisamente:

  1. a) il Presidente della Fondazione;
  2. b) Un erede legittimo della signora Anna Maria De Agazio o un rappresentante nominato in sua vece dagli eredi legittimi stessi.

In mancanza di designazione da parte degli eredi entro 60 gg. o in caso di esaurimento della linea ereditaria, la nomina sarà effettuata dal Consiglio di Amministrazione tra persone esperte in materia d’arte grafica e figurativa contemporanea.

  1. c) due componenti nominati dal Comune di Longiano;
  2. d) due componenti della famiglia Balestra designati dalla Signora De Agazio Anna Maria con nomina del 11.07.1999 nelle persone di Giovanni Balestra e Massimo Balestra;

in caso di scomparsa o di impossibilità a continuare nell’incarico da parte dei componenti designati la nomina sarà effettuata dal Consiglio di Amministrazione, tra i membri della famiglia Balestra o tra persone esperte in materia d’arte grafica e figurativa contemporanea;

  1. e) un componente nominato dalla Soprintendenza per i Beni Archeologici, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini;
  2. f) un componente nominato dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Cesena.

Si ribadisce che la nomina di alcuni consiglieri da parte di enti pubblici si configura come mera designazione, intesa come espressione della rappresentanza della cittadinanza e non si configura quale mandato fiduciario con rappresentanza, sicché è sempre esclusa qualsiasi forma di controllo sulla Fondazione da parte degli enti designanti.

Qualora, durante il mandato, venissero a mancare uno o più consiglieri, essi saranno sostituiti su designazione del rispettivo ente o persona fisica avente diritto alla nomina. I nuovi consiglieri così nominati resteranno in carica fino alla scadenza del mandato di quelli in carica all’atto della loro nomina.

I consiglieri, esclusi quelli nominati dalla signora Anna De Agazio, durano in carica cinque esercizi e sono rieleggibili; scadono alla data della riunione del C.d.A che approva il bilancio consuntivo dell’ultimo esercizio di carica.

Art. 9) Le adunanze del Consiglio di Amministrazione saranno, nel corso dell’anno, due ordinarie e varie straordinarie.

Quelle ordinarie avranno luogo la prima entro il 30 aprile per l’approvazione del bilancio consuntivo e la seconda entro il 31 ottobre per l’approvazione del bilancio preventivo.

Le altre saranno convocate dal Presidente quando lo stesso lo riterrà opportuno o su domanda motivata e scritta di almeno tre componenti il Consiglio stesso.

Art. 10) Per la validità delle adunanze del Consiglio di Amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza dei suoi componenti in carica.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione possono essere svolte anche mediante mezzi di telecomunicazione, purché sia possibile verificare l’identità del consigliere che partecipa e vota.

Le deliberazioni sono prese con la maggioranza assoluta dei Consiglieri in presenti.

Per le modifiche statutarie, la revoca del mandato al Direttore e gli altri casi previsti dal presente Statuto occorre il voto favorevole di almeno i 3/4 (tre quarti) dei Consiglieri in carica.

In caso di parità non prevarrà il voto del Presidente e la delibera si intenderà respinta.

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente con lettera raccomandata e/o tramite posta elettronica (conferma di lettura) indicante l’ordine del giorno almeno 5 (cinque) giorni prima della data prescelta.

Art. 11) Il Consiglio di Amministrazione ha le seguenti funzioni:

– nomina il Direttore ai sensi del precedente articolo 7);

– nomina il Segretario, il quale ha il compito di redigere e conservare i Verbali di tutti gli Organi della Fondazione; il Segretario può essere scelto anche fra il personale della Fondazione o nella persona stessa del Direttore;

– approva il Bilancio preventivo ed il Conto Consuntivo;

– stabilisce le linee generali di programmazione delle attività della Fondazione;

– approva il regolamento che stabilisce le norme per il funzionamento della Fondazione , del museo e tutti gli altri regolamenti che si reputeranno opportuni;

– delibera su tutti gli atti e contratti di ogni genere inerenti all’attività della Fondazione;

– il consiglio ha la facoltà di nominare, all’unanimità dei suoi componenti in carica,  un Presidente Onorario da scegliersi fra le persone di chiara esperienza  in materie artistiche ovvero culturali; Il Presidente Onorario resterà in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio che lo ha nominato;

– conferisce a maggioranza qualificata dei 2/3 procure speciali, nei limiti di legge;

– delibera su tutti gli atti e le operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione che comunque rientrino nell’oggetto sociale fatta eccezione soltanto per quelli che per disposizione della Legge o per Statuto sono riservati al Presidente.

I verbali delle deliberazioni del Consiglio devono essere trascritti in ordine cronologico su apposito registro e devono essere sottoscritti dal Presidente e dal Segretario, e resi disponibili alla consultazione una settimana prima dell’ultimo consiglio convocato.

Art. 12) Sono Soci Onorari tutti quegli Enti Pubblici o Privati, società o persone fisiche che intendano favorire la vita e l’attività della Fondazione corrispondendo annualmente una somma di denaro.

Il Consiglio di Amministrazione, con suo regolamento, determinerà l’importo minimo delle erogazioni annue necessarie per essere considerati Soci Onorari e gli altri requisiti per essere nominati.

I Soci Onorari possono costituirsi in un’Assemblea che, su richiesta del Consiglio di Amministrazione, esprime pareri consultivi sugli indirizzi generali dell’attività della Fondazione.

L’Assemblea dei Soci Onorari è presieduta dal Presidente della Fondazione.

L’Assemblea è convocata dal Presidente della Fondazione su sua iniziativa o quando ne faccia richiesta la maggioranza dei Soci Onorari.

Le delibere dell’Assemblea sono valide quando vi intervengano in proprio o per deleghe conservate agli atti, i 2/3 (due terzi) dei suoi componenti e delibera validamente a maggioranza semplice.

L’Assemblea elegge nel suo seno, a maggioranza assoluta:

– un rappresentante che assista, senza diritto di voto, alle sedute del Consiglio di Amministrazione.

Art. 13) L’esercizio sociale va dall’ 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Art. 14) Alla fine di ogni esercizio il Consiglio Di Amministrazione provvede alla approvazione del bilancio e del conto consuntivo.

Gli eventuali utili o avanzi di gestione devono obbligatoriamente essere impiegati per la realizzazione delle attività di interesse generale e diverse di cui all’art. 2.

Pertanto, è fatto espresso divieto agli organi della Fondazione di distribuire, anche in modo indiretto, utili, avanzi di gestione, fondi, riserve o capitale, durante la vita della Fondazione salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla Legge.

Art. 15) Entro 30 (trenta) giorni dalla delibera di approvazione, la Fondazione provvede a trasmettere al Ministero per i Beni e le Attività Culturali e del Turismo la delibera contenente il bilancio preventivo ed il conto consuntivo, con allegate le relazioni del Presidente e dell’Organo di Controllo.

Il Presidente provvederà, altresì, a trasmettere al suddetto Ministero e a tutti i soci una relazione annuale sull’attività svolta dalla Fondazione.

Art. 16) L’Organo di controllo è monocratico e scelto fra le categorie di soggetti di cui all’art. 2397 C.C.

Esso è nominato dal Consiglio di Amministrazione a maggioranza semplice.

L’Organo di controllo dura in carica cinque esercizi ed è rieleggibile.

L’Organo di controllo:

– vigila sull’osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili;

– vigila sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile, nonché sul suo concreto funzionamento;

– esercita compiti di monitoraggio dell’osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;

– attesta che l’eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali.

L’Organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull’andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art.  17)  Qualora vengano superati i limiti previsti dalla legge, la Fondazione nomina un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell’apposito registro.

Qualora il componente l’Organo di controllo sia un Revisore legale dei conti iscritto nell’apposito registro, la revisione legale dei conti può essere affidata allo stesso Organo di controllo.

Art.  18)  E’ facoltà   del   Consiglio   di   Amministrazione   nominare un Comitato Scientifico che lo assista, con funzioni meramente consultive, nella sua attività culturale.

Il Comitato sarà composto da esperti di rilevante profilo culturale.

Alle sue sedute assisterà il Direttore della Fondazione, anche con funzioni di Segretario.

Art. 19) In caso di scioglimento il Patrimonio, esistente a quella data, verrà devoluto ad altro E.T.S., previo parere positivo del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 20) Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto, si osserveranno le disposizioni del Codice Civile, in quanto compatibili e del d.lgs. 3 luglio 2017, n. 117.

Firmato: Bertozzi Maurizio, Marco Gori notaio.