Fondazione Tito Balestra: Statuto
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Statuto della "Fondazione Tito Balestra - O.N.L.U.S."


(Ente riconosciuto con Decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1989)

 

Art. 1) E' istituita la Fondazione intitolata "TITO BALESTRA - O.N.L.U.S.". L'acronimo "O.N.L.U.S.” dovrà essere impiegato in tutti i casi espressamente previsti dalla legge. La Fondazione ha sede in Longiano.

 

Art. 2) La Fondazione persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale, senza scopo di lucro e senza finalità speculative e si propone di attuare iniziative volte a divulgare la conoscenza dell'opera grafica e figurativa contemporanea e della letteratura del novecento con particolare attenzione all'opera di Tito Balestra, per la crescita della sensibilità artistica_della collettività attraverso:

a) l’organizzazione in Longiano di un museo d’arte moderna e contemporanea in coerenza con la specifica missione della Fondazione assicurandone l’autonomia, le finalità della conservazione, manutenzione e valorizzazione dei beni culturali della collezione Balestra e ricevuti o acquisiti a qualsiasi titolo, nonché della gestione e valorizzazione di attività museali e culturali, tutto ciò in conformità con la definizione di museo adottata da ICOM (International Council of Museum) a Buenos Aires il 04 Novembre 1986: “il museo è una istituzione permanente, senza scopo di lucro, al servizio della società e del suo sviluppo, aperta al pubblico, che compie ricerche sulle testimonianze materiali dell’uomo e del suo ambiente, le acquisisce, le conserva, le comunica e soprattutto le espone a fini di studio, di educazione e di diletto”.

b) Nell’ambito delle sue finalità la fondazione persegue, anche in collaborazione con terzi:

- L’organizzazione di mostre, nonché di studi, ricerche, iniziative scientifiche, attività produttive didattiche, divulgative ed editoriali, anche_in collaborazione con il sistema scolastico ed universitario e con istituzioni_culturali e di ricerca italiane e straniere, pubbliche e private;

- L’organizzazione di eventi e attività culturali, anche connessi a particolari aspetti dei beni, quali ad esempio, le operazioni di recupero e restauro in collaborazione con le competenti autorità;

- L’organizzazione di itinerari culturali individuati mediante la connessione tra beni culturali e ambientali diversi, anche in collaborazione con gli enti e organi competenti per il turismo;

c) Sempre al solo ed esclusivo fine del perseguimento delle proprie finalità_e quindi con esclusione di ogni scopo lucrativo o imprenditoriale, la Fondazione potrà anche svolgere quelle attività che, pur avendo carattere occasionale, si dimostrino connesse, complementari o strumentali al proprio oggetto principale quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo: stipulare con enti pubblici o soggetti privati accordi o contratti di qualsiasi natura e durata che si dimostrino utili o anche solo opportuni al perseguimento delle proprie finalità, quali l’acquisto di beni strumentali o servizi, l’assunzione di personale dipendente, l’accensione di mutui e finanziamenti; partecipare anche in veste di fondatore, ad associazioni, fondazioni, comitati e più in generale, enti e istituzioni pubbliche o private, che perseguano finalità analoghe, connesse o strumentali alle proprie.

La Fondazione, per raggiungere gli scopi sopra determinati, collaborerà con il Consiglio Nazionale delle Ricerche; istituirà borse di studio per giovani laureati e ricercatori in collegamento con le Università italiane e straniere e con ogni altro ente Pubblico o Privato, con lo stesso Consiglio Nazionale delle Ricerche; istituirà corsi di formazione, incontri, seminari e dibattiti, nonchè altre manifestazioni pubbliche e ogni altra attività intesa a potenziare la conoscenza critica dell'opera grafica e figurativa contemporanea e della letteratura del novecento con particolare attenzione all'opera di Tito Balestra.

La Fondazione opera sul territorio italiano ed internazionale. La Fondazione non potrà svolgere attività diverse da quelle sopra menzionate, ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse.

 

Art. 3) Il patrimonio della Fondazione è costituito da:

a) un fondo permanente di dotazione di € 77.468,54 (settantasettemila-quattrocentosessantotto/54);

b) i beni mobili indicati nella deliberazione del Consiglio Comunale di Longiano numero 64 del 15 aprile 1986 e richiamata nell'atto costitutivo;

c) le 2.185 (duemilacentottantacinque) opere d'arte originarie facenti parte della "Collezione Balestra" e le opere acquisite ed accettate, nel corso dell'attività, dal Consiglio di Amministrazione, sottoposte a tutela ai sensi del D.Lvo 490/99 e sulle quali vige vincolo di inalienabilità;

d) i proventi di lasciti, donazioni e finanziamenti disposti da privati, da Enti Pubblici o Privati, Società, sia italiani che esteri che abbiano desiderio e amore al potenziamento della Fondazione.

 

Art. 4) Alle spese occorrenti al suo funzionamento, la Fondazione provvederà con le rendite del patrimonio, con eventuali contribuzioni statali, regionali, provinciali o comunali, nonchè di Enti Pubblici e Privati e con i finanziamenti dei Soci Onorari.

 

Art. 5) Sono Organi della Fondazione:

a) Il Presidente;

b) il Consiglio di Amministrazione;

c) Il Collegio dei Revisori dei Conti.

 

Art. 6) La Presidenza della Fondazione spetta di diritto al Sindaco "pro tempore" del Comune di Longiano o ad un suo delegato.

Il Presidente ha la rappresentanza della Fondazione di fronte ai terzi ed in giudizio, cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio, cura la vita della_Fondazione e ne promuove lo sviluppo secondo le disposizioni statutarie e le determinazioni del Consiglio di Amministrazione.

In caso di assenza o impedimento del Presidente, le sue funzioni saranno svolte dal Consigliere di Amministrazione più anziano di nomina.

Il Presidente è investito dei poteri per la gestione ordinaria della Fondazione ed esercita le ulteriori funzioni attribuitegli dal Consiglio di Amministrazione.

 

Art. 7) Il Presidente è assistito dal Direttore della Fondazione, assunto a tempo indeterminato dal Consiglio di Amministrazione all'unanimità dei suoi componenti.

Il Direttore deve essere scelto fra soggetti che dimostrino di possedere requisiti di esperienza e competenza nelle materie artistiche e culturali, specialmente museali, nonché di conoscenza dell'opera di Tito Balestra e della sua collezione.

Il posto di Direttore è equiparato, per mansioni e retribuzione, a partire dalla categoria giuridica D del contratto collettivo di lavoro dei Dipendenti_degli Enti Locali e successive modificazioni e integrazioni.

Il Direttore ha i seguenti compiti:

- svolge le istruttorie degli atti e dei provvedimenti;

- predispone i piani e i programmi da presentare al Consiglio di Amministrazione;

- attua le procedure amministrative, contabili e tecniche, di progetti di intervento operativi e di studio e ricerca;

- cura l'attuazione delle iniziative culturali della Fondazione;

- cura la catalogazione, la documentazione e la valorizzazione del patrimonio della Fondazione;

- assiste il Presidente nella sua attività;

- partecipa, su invito del Presidente, alle sedute del Consiglio con funzione consultiva;

- cura gli adempimenti conseguenti alle deliberazioni del Consiglio;

- dirige e coordina il lavoro del personale dipendente, trattando i problemi di carattere organizzativo ed espletando funzioni di pubbliche relazioni, di raccolta, redazione, diffusione e stampa delle informazioni.

 

 

Art. 8) Il Consiglio di Amministrazione è composto da 13 membri e precisamente:

a) il Presidente della Fondazione;

b) un erede legittimo della signora Anna Maria De Agazio o un rappresentante nominato in sua vece dagli eredi legittimi stessi.

In mancanza di designazione da parte degli eredi entro 60 gg. o in caso di esaurimento della linea ereditaria, la nomina sarà effettuata dal Consiglio di Amministrazione tra persone esperte in materia d’arte grafica e figurativa contemporanea.

c) Quattro componenti nominati dal Comune di Longiano;

d) due componenti della famiglia Balestra designati dalla Signora De Agazio Anna Maria con nomina del 11.07.1999 nelle persone di Giovanni Balestra e Massimo Balestra; in caso di scomparsa o di impossibilità a continuare nell'incarico da parte dei componenti designati la nomina sarà effettuata dal Consiglio di Amministrazione, tra i membri della famiglia Balestra o tra persone esperte in materia d'arte grafica e figurativa contemporanea;

e) il Presidente pro tempore della Provincia di Forlì-Cesena o suo delegato e due componenti nominati dalla Provincia di Forlì-Cesena;

f) un componente nominato dalla Soprintendenza per i Beni Storici, Artistici ed Etnoantropologici di Bologna, Ferrara, Forlì-Cesena, Ravenna e Rimini;

g) un componente nominato dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Cesena.

Qualora, durante il mandato, venissero a mancare uno o più consiglieri, essi saranno sostituiti su designazione del rispettivo ente o persona fisica avente diritto alla nomina. I nuovi consiglieri così nominati resteranno in carica fino alla scadenza del mandato di quelli in carica all'atto della loro nomina.

I consiglieri, esclusi quelli nominati dalla signora Anna De Agazio, durano in carica cinque esercizi e sono rieleggibili; scadono alla data della riunione del C.d.A che approva il bilancio consuntivo dell'ultimo esercizio di carica.

 

Art. 9) Le adunanze del Consiglio di Amministrazione saranno, nel corso dell'anno, due ordinarie e varie straordinarie.

Quelle ordinarie avranno luogo la prima entro il 30 aprile per l'approvazione del bilancio consuntivo e la seconda entro il 31 ottobre per l'approvazione del bilancio preventivo.

Le altre saranno convocate dal Presidente quando lo stesso lo riterrà opportuno o su domanda motivata e scritta di almeno cinque componenti il Consiglio stesso.

 

Art. 10) Per la validità delle adunanze del Consiglio di Amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza dei suoi componenti in carica.

Le deliberazioni sono prese con la maggioranza assoluta dei Consiglieri presenti, salvo che per le modifiche statutarie, la revoca del mandato al Direttore e gli altri casi previsti dal presente Statuto, per le quali occorre il voto favorevole di almeno due terzi dei membri del Consiglio di Amministrazione in carica.

In caso di parità prevarrà il voto del Presidente.

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente con lettera raccomandata e/o tramite posta elettronica (conferma di lettura) indicante l’ordine del giorno almeno 5 (cinque) giorni prima della data prescelta.

 

Art. 11) Il Consiglio di Amministrazione ha le seguenti funzioni:

- nomina il Consigliere Delegato, determinandone le rispettive funzioni e poteri;

- nomina il Direttore ai sensi del precedente articolo 7);

- nomina il Segretario, il quale ha il compito di redigere e conservare i Verbali di tutti gli Organi della Fondazione; il Segretario può essere scelto anche fra il personale della Fondazione o nella persona stessa del Direttore;

- approva il Bilancio preventivo ed il Conto Consuntivo;

- stabilisce le linee generali di programmazione delle attività della Fondazione;

- approva il regolamento che stabilisce le norme per il funzionamento della Fondazione, del museo e tutti gli altri regolamenti che si reputeranno opportuni;

- delibera su tutti gli atti e contratti di ogni genere inerenti all'attività della Fondazione;

- il consiglio ha la facoltà di nominare, all'unanimità dei suoi componenti in carica, un Presidente Onorario da scegliersi fra le persone di chiara esperienza in materie artistiche ovvero culturali; Il Presidente Onorario resterà in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio che lo ha nominato;

- conferisce a maggioranza qualificata dei 2/3 procure speciali, nei limiti di legge;

- delibera su tutti gli atti e le operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione che comunque rientrino nell'oggetto sociale fatta eccezione soltanto per quelli che per disposizione della Legge o per Statuto sono riservati al Presidente.

I verbali delle deliberazioni del Consiglio devono essere trascritti in ordine cronologico su apposito registro e devono essere sottoscritti dal Presidente e dal Segretario, e resi disponibili alla consultazione una settimana prima dell’ultimo consiglio convocato.

 

Art. 12) Sono Soci Onorari tutti quegli Enti Pubblici o Privati, società o persone fisiche che intendano favorire la vita e l'attività della Fondazione corrispondendo annualmente una somma di denaro.

Il Consiglio di Amministrazione, con suo regolamento, determinerà l'importo minimo delle erogazioni annue necessarie per essere considerati Soci Onorari e gli altri requisiti per essere nominati.

I Soci Onorari possono costituirsi in un'Assemblea che, su richiesta del Consiglio di Amministrazione, esprime pareri consultivi sugli indirizzi generali dell'attività della Fondazione.

L'Assemblea dei Soci Onorari è presieduta dal Presidente della Fondazione.

L'Assemblea è convocata dal Presidente della Fondazione su sua iniziativa o quando ne faccia richiesta la maggioranza dei Soci Onorari.

Le delibere dell'Assemblea sono valide quando vi intervengano in proprio o per deleghe conservate agli atti, i 2/3 (due terzi) dei suoi componenti e delibera validamente a maggioranza semplice.

L'Assemblea elegge nel suo seno, a maggioranza assoluta:

- un rappresentante che assista, senza diritto di voto, alle sedute del Consiglio di Amministrazione.

 

Art. 13) L'esercizio sociale va dall' 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

 

Art. 14) Alla fine di ogni esercizio il Consiglio Di Amministrazione provvede alla approvazione del bilancio e del conto consuntivo.

Gli eventuali utili o avanzi di gestione devono obbligatoriamente essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse;

pertanto, è fatto espresso divieto agli organi della Fondazione di distribuire, anche in modo indiretto, utili, avanzi di gestione, fondi, riserve o capitale, durante la vita della Fondazione salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla Legge.

 

Art. 15) Entro 30 (trenta) giorni dalla delibera di approvazione, la Fondazione provvede a trasmettere al Ministero per i Beni e le Attività Culturali la delibera contenente il bilancio preventivo ed il conto consuntivo, con allegate le relazioni del Presidente e del Collegio dei Revisori dei Conti.

Il Presidente provvederà, altresì, a trasmettere al suddetto Ministero e a tutti i soci una relazione annuale sull'attività svolta dalla Fondazione.

 

Art. 16) Il controllo della gestione, i riscontri di cassa, la verifica dei bilanci preventivi e consuntivi e l'esame dei documenti e delle carte contabili, sono devoluti ad un Collegio dei Revisori dei Conti, composto da tre membri effettivi e due supplenti, nominati:

a) uno effettivo e uno supplente dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali;

b) uno effettivo e uno supplente dal Comune di Longiano;

c) uno effettivo nominato dalla Provincia di Forlì-Cesena.

Il Collegio elegge nel suo seno il Presidente.

I Revisori durano in carica cinque esercizi e sono rieleggibili.

Il Collegio predispone le relazioni al bilancio preventivo e al conto consuntivo, che devono essere presentate al Consiglio di Amministrazione, unitamente ai bilanci.

 

Art. 17) E' facoltà del Consiglio di Amministrazione nominare un Comitato Scientifico che lo assista, con funzioni meramente consultive, nella sua attività culturale.

Il Comitato sarà composto da esperti di rilevante profilo culturale.

Alle sue sedute assisterà il Direttore della Fondazione, anche con funzioni di Segretario.

 

Art. 18) In caso di scioglimento il Patrimonio, esistente a quella data, verrà devoluto ad altra O.N.L.U.S. o a fini di pubblica utilità. In tal caso dovrà essere sentito l'Organismo di Controllo di cui all'art.3, comma 190, della Legge 662/96.

 

Art. 19) Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto, si osserveranno le disposizioni del Codice Civile, della Legge 23 dicembre 1996, numero 662 e del Dlgs. 4 dicembre 1997, numero 460.